Con l’accezione “Gasolio motopesca”
o “gasolio denaturato”
si indica il gasolio per cui è prevista l’esenzione dell’accisa in base all’art. 1 del DM 16/11/1995 n. 577, che
disciplina l’impiego dei prodotti petroliferi destinati
a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.
Tale esenzione compete a tutti i natanti che non rientrino meramente tra le “imbarcazioni private da diporto”.
Tutte le altre imbarcazioni, cioè quelle utilizzate per scopi commerciali, ed in particolare per il trasporto di
passeggeri o merci o per prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche, avranno diritto
all’esenzione dell’accisa.
Di conseguenza, imbarcazioni quali, ad esempio, pescherecci, natanti adibiti al diving o all’attività di chartering
(con contratto di locazione) etc. potranno rifornirsi con Gasolio motopesca (o gasolio denaturato), che non è altro che
il gasolio tradizionale al quale sia stato aggiunto un composto chimico che ne modifica la colorazione così da renderlo
immediatamente riconoscibile alla vista, pur mantenendone immutate le proprietà e le caratteristiche tecniche.
Per poter usufruire dell’importante esenzione, dunque, sarà sufficiente presentare l’apposito libretto di carico/scarico
carburanti, i documenti del motore e l’eventuale contratto di locazione (per le imbarcazioni da diporto noleggiate per attività
di chartering).